Negli ultimi mesi si è parlato spesso del rialzo dei prezzi, soprattutto in seguito alle polemiche di alcuni turisti in merito alle tariffe troppo elevate, principalmente nei bar e nei ristoranti.
L’avvocato Venghi nel suo intervento al Caffè di Radio 1, spiega come per legge non esiste un prezzo imposto per il commercio o per la somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Tuttavia, i commercianti sono tenuti a rispettare il principio di trasparenza, il quale prevede l’obbligo di esporre in modo chiaro e visibile il listino prezzi, sia da parte dei commercianti e sia da parte dei pubblici esercizi.
Questo significa che qualsiasi prezzo è legittimo nel momento in cui viene esposto correttamente dall’esercente, alto o basso che sia. Nel caso di mancata comunicazione la sanzione amministrativa può arrivare fino a 3.000 Euro.
Sicuramente tutti ricordiamo la lamentela presentata da un cliente nei confronti di un esercente a seguito di un addebito aggiuntivo per aver richiesto che un toast venisse tagliato in due pezzi. In situazioni in cui il cliente richiede servizi o prestazioni aggiuntive non specificatamente elencati nel listino, ci deve essere un accordo preventivo tra proprietario e cliente in modo da concordare l’eventuale aumento di prezzo da pagare.
Il principio di trasparenza è frutto di un percorso intrapreso recentemente dalla legislazione che ha il fine di garantire il diritto all’informazione del consumatore tramite l’imposizione di obblighi di legge sull’etichettamento dei prodotti.
Focalizzando ad esempio l’attenzione sulla vendita di uno dei prodotti più consumati per eccellenza, il pane, la legge prevede la divisione in categorie a seconda del tipo processo a cui viene sottoposto l’impasto:
- il pane fresco indica solo ed esclusivamente il prodotto ottenuto tramite un processo di preparazione continuo (senza interruzioni finalizzate al congelamento) dalla durata non superiore alle 72 ore;
- il pane conservato, a durabilità prolungata;
- il pane ottenuto da un impasto già parzialmente cotto oppure surgelato.
L’esercente ha l’obbligo di tenere i diversi tipi di pane in comparti separati affinché sia garantita una presentazione chiara ai clienti. Per le ultime due tipologie di prodotto sussiste inoltre l’obbligo di preconfezionamento.
Anche per il pane rimane l’obbligo di esporre il prezzo del prodotto che in questo caso può essere espresso per chilogrammo oppure per singolo prodotto.
Per quanto riguarda invece la somministrazione di prodotti nei pubblici esercizi un’importante modifica di legge è stata attuata nel 2014. Con questa legge è stato introdotto il divieto di utilizzo delle classiche vecchie oliere che si vedevano solitamente al ristorante, composte da 2 ampolline senza tappo, una per olio e una per aceto.
I ristoratori hanno l’obbligo di proporre questo tipo di prodotti solo in bottiglie con tappo anti-riempimento e muniti dell’apposita etichetta. Questo tipo di tappo impedisce di riempire la bottiglia con altro olio più scadente o con caratteristiche differenti rispetto a quelle presenti nell’etichetta, tutelando la sicurezza alimentare del consumatore e garantendo una corretta informazione sui prodotti. La violazione di questa legge, in caso di verifiche da parte delle autorità competenti, prevede sanzioni a carico dell’esercente.