Con l’approssimarsi dell’estate, ritorna il grande dilemma dei genitori separati, divorziati o ex conviventi: come gestire le spese relative alle vacanze dei figli? Più frequentemente di quanto si creda, accade che uno dei genitori porti in vacanza con sé i figli per poi richiedere all’altro il rimborso, quantomeno di una quota, del relativo costo. E, ciò, sulla base del fatto che l’altro genitore aveva prestato il consenso alla vacanza in parola o non aveva opposto alcun diniego alla stessa.
La domanda sorge spontanea: si tratta di una richiesta legittima? La risposta è negativa.
Infatti, le vacanze che ciascun genitore trascorre coi figli durante il periodo di propria competenza sono poste esclusivamente a carico di questi (salvo, ovviamente, diverso e libero accordo tra i genitori stessi). Differente è, invece, il caso avente ad oggetto i costi per le vacanze alle quali il figlio partecipi da solo, senza la presenza di uno dei genitori. In questo caso, infatti, la relativa spesa rientra tra quelle cosiddette “straordinarie”, che vengono suddivise tra i genitori, di norma nella misura del 50% o, in alternativa, nella diversa misura percentuale stabilita in sede di separazione, di divorzio o di cessazione della convivenza (tendenzialmente, in relazione alla differenza reddituale tra gli stessi intercorrente).
Tuttavia, nel caso in esame, affinché il genitore che ha anticipato la spesa possa richiedere, all’altro genitore, il rimborso della quota di sua competenza, occorre il consenso di quest’ultimo e, quindi, in altri termini, è necessario che la relativa spesa sia stata preventivamente concordata tra i genitori. Considerata la delicatezza delle questioni inerenti le spese straordinarie, vari Tribunali hanno adottato dei Protocolli che le elencano, precisano quali di esse debbano essere preventivamente concordate tra i genitori ai fini della suddivisione della relativa spesa e definiscono, altresì, le modalità tramite le quali può dirsi raggiunto l’accordo. In particolare, le Linee Guida in vigore presso il Tribunale di Milano annoverano, tra le spese extrascolastiche straordinarie, che richiedono il preventivo accordo tra i genitori, anche “le vacanze senza i genitori”.
Le medesime Linee Guida disciplinano, inoltre, le modalità di accordo e, a tal fine, prevedono che il genitore, a fronte della richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza della stessa (entro un termine massimo di 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Quanto alle modalità di rimborso della spesa straordinaria concordata, le suddette Linee Guida prevedono che, il genitore anticipatario dovrà inviare all’altro genitore la documentazione comprovante l’esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. E’ dunque sempre opportuno che il genitore che anticipi la spesa straordinaria da concordare e che abbia intenzione di richiedere il rimborso della quota spettante all’altro genitore, sia in grado di dimostrare l’intervenuto accordo e si munisca di adeguata documentazione comprovante l’esborso. A sua volta, il genitore che non intenda prestare il proprio consenso alla spesa in questione, dovrà esprimere il proprio dissenso in maniera espressa, onde evitare di subire le negative conseguenze del meccanismo del silenzio assenso sopra esaminato.
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