Si parla pressoché quotidianamente di quali siano i doveri dei genitori nei confronti dei figli, soprattutto se minorenni o, seppure maggiorenni, non economicamente autosufficienti.
Meno frequentemente, invece, si parla di quali siano i doveri dei figli nei confronti dei genitori. Eppure, la legge li prevede. Il problema si pone, in particolare, con riferimento alla gestione dei genitori, soprattutto se anziani e bisognosi di assistenza, personale ed economica. Si tratta di una questione ricorrente e spesso foriera di conflitti endofamiliari. Si pensi al caso in cui più figli, magari dislocati in differenti città, si trovino a dover gestire i genitori anziani, non autonomi o malati e, magari, anche privi di mezzi economici sufficienti. Occorre prima di tutto chiarire che non vi è nessuna norma di legge che impone ai figli di provvedere personalmente all’assistenza dei genitori. I figli, infatti, possono farlo anche avvalendosi di terze persone.
Pertanto, nel caso in cui i figli non abbiano la possibilità di ospitare i genitori in casa e, dunque, assisterli in prima persona, possono ricorrere, in particolare, a due soluzioni:
- affidare i genitori ad una badante;
- oppure collocarli presso una casa di cura per anziani (RSA).
Qualora, però, i figli non riescano ad accordarsi circa la soluzione da adottare, sarà possibile procedere con ricorso al Tribunale, affinché adotti gli opportuni provvedimenti nell’interesse dei genitori da gestire. La legge prevede, inoltre, il dovere dei figli di versare gli “alimenti” ai genitori che versino nell’impossibilità oggettiva di procurarsi i mezzi economici per vivere, in una misura necessaria a garantire loro l’essenziale (vitto e alloggio). L’obbligo degli alimenti ricade su ognuno dei figli, non in pari misura, ma in proporzione alle capacità economiche di ciascuno di essi. Il caso di disinteresse dei figli o di rifiuto o, ancora, di disaccordo tra gli stessi sulla misura del contributo dovuto da ciascuno e/o sulle modalità di corresponsione, sarà sempre il Tribunale ad assumere gli opportuni provvedimenti. A quanto detto deve aggiungersi che, in presenza di determinati presupposti di legge, il Tribunale potrà nominare, a favore dell’anziano, anche tra gli stessi figli, un amministratore di sostegno o, nei casi più gravi, un tutore, ai quali, seppure in maniera differente, viene affidato il compito di gestire e tutelare i suoi interessi, sotto lo stretto controllo del Giudice designato.