“L’amore è eterno finchè dura”, direbbe un vecchio saggio. E un saggio ancora più saggio aggiungerebbe “e quando l’amore finisce, iniziano i problemi” che, di solito, si concretizzano nella necessità di gestire una serie di situazioni, a volte anche molto complesse sotto il profilo giuridico.
In questa sede ci si soffermerà sulle problematiche inerenti la gestione dei figli a seguito della crisi – e conseguente crasi – della famiglia, con particolare riferimento ai figli di coppie conviventi, ma non coniugate. Non tutti sanno che le coppie non unite in matrimonio, a seguito della cessazione della convivenza, possono regolamentare formalmente la gestione dei figli, minorenni, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
E’ necessario preliminarmente chiarire che una chiara regolamentazione è importante al fine di evitare confusione, conflitti, o il consolidamento di prassi che possano rivelarsi controproducenti o dannose.
Occorre, altresì, precisare che per “gestione dei figli” si intende il loro affido, il loro collocamento, la frequentazione con entrambi i genitori, il loro mantenimento economico. Orbene l’ordinamento giuridico mette a disposizione uno strumento mediante il quale i genitori possono formalizzare un accordo relativo ai profili sopra evidenziati.
I genitori, infatti, con l’assistenza di un difensore, possono presentare, dinanzi al Tribunale del luogo di residenza abituale dei minori, un ricorso nel quale, congiuntamente, regolino in maniera dettagliata, le condizioni inerenti i rapporti genitoriali e la gestione dei loro figli, unitamente alle questioni connesse.
Il Tribunale, dopo aver esaminato il contenuto dell’accordo e valutato la rispondenza delle condizioni in esso proposte all’interesse dei figli, emette un provvedimento nel quale le recepisce e le rende, così, esecutive per legge.
Cosa succede se i genitori non riescono a trovare un accordo e, dunque, non risulta possibile depositare un ricorso congiunto?
In tale ipotesi l’ordinamento giuridico prevede la possibilità che sia uno solo dei genitori a presentare, dinanzi al Tribunale della residenza abituale del minore, con l’assistenza di un difensore, un ricorso nel quale articoli le proprie richieste in merito alla gestione del minore. Su tali domande deciderà il Tribunale, con provvedimento adottato all’esito di un procedimento al quale sarà chiamato a partecipare anche l’altro genitore.
I provvedimenti emessi dal Tribunale, su ricorso unilaterale e congiunto, vincoleranno per sempre le parti?
Certamente no. Infatti, sia il provvedimento emesso su accordo delle parti che il provvedimento emesso su ricorso unilaterale potranno, in ogni caso, essere successivamente modificati, su richiesta congiunta o unilaterale, in presenza di determinati presupposti di legge, e, in particolare, in caso di mutamento delle circostanze sussistenti al momento della loro emissione.