Per attivare i corsi, gli atenei hanno di tempo fino al 22 Gennaio
Prima del Natale, il Ministero dell’UniversitĂ e della Ricerca ha annunciato l’avvio del IX ciclo del TFA sostegno per l’anno accademico 2023-2024.
Una delle novitĂ piĂą rilevanti è l’aumento dei posti disponibili. Secondo fonti ministeriali, si prevede un incremento fino a circa 30.000 posti, una crescita rispetto ai cicli precedenti. I posti saranno distribuiti tra i vari gradi di scuola e le universitĂ che offrono i corsi di specializzazione.
Per quanto riguarda i posti, sono giĂ stati attribuiti:
• 22.000 posti per il VI ciclo, anno accademico 2020-2021
• 25.874 posti per il VII ciclo, anno accademico 2021-2022
• 28.986 posti per l’VIII ciclo, anno accademico 2022-2023
Il prossimo ciclo di TFA sostegno, afferente all’anno accademico 2023-2024, ha giĂ assicurati 13.065 posti, previsti dal contingente autorizzato dal Ministero dell’Economia nel 2021.
Inoltre, le universitĂ interessate dovranno seguire precise indicazioni operative per l’accreditamento. Il termine per la comunicazione al MUR del proprio potenziale formativo è fissato entro il 22 gennaio 2024. SarĂ essenziale considerare anche i candidati idonei dell’VIII ciclo, i quali non furono ammessi a causa del numero limitato di posti.
REQUISITI TFA SOSTEGNO 2024
In base alle normative vigenti, possono accedere ai corsi di specializzazione sul sostengo i candidati in possesso di uno dei seguenti requisiti:
– per la scuola dell’infanzia e primaria
abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. Fino al 31 dicembre 2024 questo requisito non è richiesto ai docenti con almeno 3 anni di servizio sul sostegno maturato negli ultimi 5 anni;
oppure
diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002;
b) per la scuola secondaria di primo e secondo grado
abilitazione alla classe di concorso, o analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e
riconosciuti in Italia. Fino al 31 dicembre 2024 questo requisito non è richiesto ai docenti con almeno 3 anni di servizio sul sostegno maturato negli ultimi 5 anni;
oppure
laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, insieme a 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. I candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA;
– per i posti di insegnante tecnico pratico – ITP
diploma di tipo tecnico o professionale che dĂ accesso alla classe di concorso (non sono richiesti i 24 CFU).
I requisiti TFA Sostegno per ITP e anche quelli per docenti di scuola secondaria o scuola primaria e dell’infanzia resteranno tali fino al 31 dicembre 2024 (c.d. fase transitoria della riforma del reclutamento docenti).