Avvocato Francesco Bruni, eccola nuovamente con noi. Oggi desidero proporle un tema che preoccupa molto i nostri lettori, così come tutti coloro che utilizzano gli strumenti informatici: le truffe “on line”.
Ben ritrovato dottor Santini. Quello delle truffe online è un argomento molto interessante, soprattutto dopo che, con la pandemia da Covid19, l’utilizzo di internet e degli strumenti informatici è aumentato esponenzialmente e, con essi, purtroppo, anche il numero di crimini commessi mediante tali strumenti. Prima di addentrarci nell’argomento delle truffe online e delle frodi informatiche, però, mi sembra opportuno spiegare cosa sia il reato di truffa.
Ci spieghi, allora, qualcosa di più sul reato di truffa
Il reato di truffa è disciplinato dall’articolo 640 del codice penale. La norma punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni “chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”. Si tratta di quello che viene definito un c.d. reato a forma vincolata; ossia il reato esiste solo se si realizzino esattamente le modalità di condotta previste dal legislatore.
In particolare l’autore del reato deve realizzare degli artifici o raggiri. Ciò vuol dire che deve porre in essere un comportamento idoneo ad alterare la realtà esterna per fare apparire ciò che non esiste o per nascondere ciò che esiste (artifici) oppure compiere un’attività sostenuta da parole o da argomentazioni idonee a fare scambiare il falso per vero (raggiri).
Gli artifici o i raggiri devono essere poi adatti a indurre la vittima in errore, portandola ad una rappresentazione della realtà falsa e distorta, capace di incidere sulla formazione della sua volontà. Per effetto di tale errore, la vittima deve compiere quello che viene chiamato un atto di disposizione patrimoniale e cioè un atto che causa l’ingiusto profitto altrui ed il proprio danno.
Avvocato possiamo essere truffati anche quando stipuliamo un contratto?
Certo. In tal caso la truffa è configurabile quando l’atto dispositivo diventa proprio la perdita che si verifica in conseguenza dell’adempimento del contratto, che la vittima aveva concluso per via degli artifici o raggiri realizzati dalla controparte. La truffa contrattuale può realizzarsi non solo nella fase di conclusione del contratto, ma anche nella fase dell’esecuzione, qualora una delle parti non rispetti le modalità di adempimento concordate, realizzando artifici o raggiri idonei ad ingenerare un ingiusto profitto e l’altrui danno.
Bisogna, tuttavia, distinguere la truffa contrattuale dal semplice inadempimento. L’inadempimento, che non ha rilievo penale ma soltanto civilistico, si verifica quando una parte non dà esecuzione al contratto per semplice volontà o incapacità di farlo, mentre la truffa comporta la realizzazione degli artifici o dei raggiri e la produzione dell’ingiusto profitto e dell’altrui danno.
Veniamo ora alle truffe online
Le truffe online, solitamente, sono delle vere e proprie truffe contrattuali. Si realizzano quando un determinato soggetto mette in vendita su siti internet o su piattaforme virtuali degli oggetti (telefonini, dispositivi informatici, beni artistici etc.) o dei servizi (appartamenti per le vacanze, biglietti per concerti, etc.), facendoli apparire come reali, ma non avendo in realtà alcuna intenzione o possibilità di venderli e di consegnarli (questi sono gli artifici e i raggiri). La messa in vendita, quindi, viene realizzata al solo scopo di ottenere il pagamento dell’ignara vittima, determinando il profitto del truffatore ed il danno del truffato.
Anche in questo caso, bisogna però distinguere la truffa dal mero inadempimento, che si verifica quando un soggetto dotato di un vero e proprio negozio (anche online) e/o che svolge regolare attività di commercio, non esegua – per i più svariati motivi, diversi dall’inganno o dal raggiro – il contratto/ordine pattuito con la controparte. In questo caso, l’inadempimento ha soltanto rilevanza civilistica
Nel caso in cui, però, un venditore concluda più contratti di vendita per uno stesso bene, potrebbe tornare a parlarsi di truffa, in quanto è chiaro che solamente in un caso egli avrà intenzione di dare esecuzione a quanto pattuito, mentre, in tutti gli altri casi. egli incamererà le somme pattuite senza spedire in cambio l’oggetto.
Avvocato Bruni, ma quindi le truffe online sono punite come delle normalissime truffe?
Di base, le truffe online sono riconducibili all’art. 640 del codice penale. Alcune sentenze hanno però ritenuto che, nel caso di vendita di prodotti su internet, possa trattarsi di truffa aggravata dalla c.d. minorata difesa, in quanto l’acquirente si trova solitamente ad una notevole distanza dal venditore e non ha modo di verificare la sua identità né le qualità dell’oggetto che sta andando ad acquistare.
Bisogna poi distinguere il caso del phishing e delle c.d. frodi informatiche.
Avvocato ci ha incuriosito, ci dica di più. Cos’è il reato di frode informatica?
Il reato di frode informatica è stato introdotto con l’obiettivo di superare alcune problematiche che ingenerava l’applicazione del reato di truffa rispetto agli strumenti informatici. In alcuni casi, infatti, accadeva che non vi fosse una vera e propria induzione in errore della vittima, ma solamente un impiego truffaldino di un dispositivo informatico di pertinenza della vittima stessa, rendendo così impossibile configurare il reato di truffa. È il caso, ad esempio, dei c.d. virus trojan, utilizzati per carpire i dati di accesso a servizi online, come per esempio quelli bancari, al fine di ottenere profitti ingiusti, causando danni alle persone truffate.
È stato così introdotto un diverso reato, all’art. 640-ter c.p., che punisce chi altera, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o interviene senza alcun diritto o con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno.
Il reato in questione si realizza con l’alterazione dell’hardware o del software di un sistema informatico, così da produrne un diverso funzionamento oppure intervenendo su qualunque file registrato in sistemi informatici o telematici o ancora su supporti ad essi pertinenti (hard disk, pennette USB, etc.) di modo da riuscire a ottenere un ingiusto profitto e l’altrui danno.
Cos’è invece il phishing?
È un caso particolare di truffa online o di frode informatica, nel quale il truffatore, mediante l’invio di false mail, falsi link o, ancora, mediante l’utilizzo di programmi autoinstallanti sul sistema informatico o telematico della vittima, la induce a fornirgli informazioni personali riservate (dati di accesso al conto bancario, password, etc.) che utilizzerà poi per ottenere un ingiusto profitto con l’altrui danno. Nel caso di false mail e link, trattasi di truffa online, nel caso di alterazione di sistemi informatici o telematici, trattasi di frode informatica. Per giunta il legislatore ha appositamente inserito, per disincentivare la commissione dei reati di phishing, una circostanza aggravante del reato di frode informatica, per il caso in cui il reato sia commesso con il furto o l’indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti (e cioè proprio quello che avviene nel caso del phishing).
Avvocato, cosa ci suggerisce di fare, qualora si finisca vittima di truffa online o frode informatica?
Occorre innanzitutto sporgere una denuncia-querela alla polizia postale, ai carabinieri o direttamente alla Procura della Repubblica, meglio ancora se con l’assistenza di un legale di fiducia. Di base, la denuncia deve essere depositata entro tre mesi dal giorno in cui si è venuti a conoscenza della realizzazione della truffa e può essere rimessa (n.d.r. ritirata) in ogni momento, determinando così l’estinzione del reato (ad eccezione del caso in cui sia ritenuta configurabile la circostanza aggravante della minorata difesa, che abbiamo visto prima).
Una volta presentata la denuncia, bisogna tuttavia considerare quello che potrebbe essere un rilevante problema pratico, connesso all’individuazione dell’autorità giudiziaria che sarà competente a condurre le indagini e al Tribunale che sarà chiamato a giudicare sulla responsabilità dell’autore del reato. Nel caso delle truffe online, infatti, la competenza si radica solitamente nel luogo in cui l’autore della truffa ha incassato l’ingiusto profitto e non dove il truffato ha effettuato l’indebito pagamento. Ciò potrebbe significare che il danneggiato, qualora volesse esercitare l’azione risarcitoria o anche soltanto qualora fosse chiamato a testimoniare contro il truffatore, dovrà recarsi presso il tribunale competente territorialmente, che potrebbe anche essere molto distante dal proprio luogo di residenza.
Nel caso di bonifici effettuati verso l’estero, tuttavia, non si deve temere l’assenza di giurisdizione da parte del giudice italiano. Ciò in quanto, è sufficiente che si sia verificato anche uno soltanto degli eventi che caratterizzano il reato di truffa (e cioè gli artifici o raggiri, l’induzione in errore, l’atto di disposizione patrimoniale o la realizzazione dell’ingiusto profitto) affinché l’autorità giudiziaria italiana possa procedere (in alcuni casi, ad esempio, è stata riconosciuta la competenza del Tribunale del luogo in cui la vittima ha effettuato il bonifico).
Avvocato, alla luce di questi problemi, cosa suggerisce di fare per evitare di cadere vittima di truffe online?
Di tutelarsi in via preventiva, mostrando particolare cautela verso tutte le mail e i siti web che richiedono di inserire dati o codici personali, a tutti i siti che presentino un nome simile ma parzialmente diverso da quello ufficiale (in particolare quelli di istituti finanziari, operatori telefonici e grandi brand di moda) e che chiedono di effettuare pagamenti online e ai siti non dotati del lucchetto verde in grado di dimostrare l’affidabilità dell’indirizzo. Più in generale, suggerisco di effettuare i pagamenti sul web mediante carte prepagate e solo dopo aver approfondito l’affidabilità del portale utilizzato per la transazione.
Grazie avvocato Bruni, devo dire che dopo averla ascoltata sarò certamente molto più prudente nell’uso degli strumenti informatici. Ci vediamo presto per affrontare una nuova questione di interesse per i nostri lettori.